CCNL Servizi assistenziali Agidae
In data 27 dicembre 2021 Agidae, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto il testo ufficiale del Ccnl per il personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, di accoglienza, nonché di culto o religione dipendenti dall’Autorità ecclesiastica. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Si riportano le novità di maggior rilievo.
Classificazione del personale
Area socio-sanitaria
Le Parti hanno introdotto la posizione economica D2 e modificato i profili della posizione D1.
In particolare:
Accedono alla posizione D1 i seguenti profili: educatrice/ore con laurea o qualifiche equivalenti, infermiera/e professionale fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/ore di attività sportive. Responsabile CED. Responsabile sistema gestione qualità.
Accedono alla posizione D2 i seguenti profili: assistente sociale, psicologa/o, pedagogista.
Area socio-assistenziale educativa
E’ stata introdotta la posizione economica D2 e modificati i profili della posizione D1.
In particolare:
Accedono alla posizione D1 i seguenti profili: educatrice/ore con laurea o qualifiche equivalenti, infermiera/e professionale, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/ore di attività sportive, mediatore linguistico/culturale, informatore legale. Responsabile CED. Responsabile sistema gestione qualità.
Accedono alla posizione D2 i seguenti profili: assistente sociale, psicologa/o, pedagogista
Retribuzione
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale sono i seguenti:
- minimo contrattuale conglobato;
- salario di anzianità;
- elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore;
- il contributo mensile per l’assistenza sanitaria integrativa.
Minimi contrattuali
Gli importi mensili dei minimi contrattuali conglobati sono i seguenti:
Categoria | Dal 1° dicembre 2021 | Dal 1° dicembre 2022 |
A | 1.064,27 | 1.093,27 |
A2 | 1.426,38 | 1.465,25 |
A3 | 1.472,53 | 1.512,66 |
B2 | 1.538,18 | 1.580,10 |
C1 | 1.590,68 | 1.634,03 |
C2 | 1.656,74 | 1.701,89 |
D | 1.700,82 | 1.747,17 |
D1 | 1.793,49 | 1.842,36 |
D2 | 1.841,91 | 1.892,10 |
E1 | 1.890,32 | 1.941,83 |
E2 | 2.004,17 | 2.058,78 |
F1 | 2.119,12 | 2.176,87 |
F2 | 2.232,95 | 2.293,80 |
Lavoro notturno
Per il turno svolto a cavallo di un giorno festivo è prevista la seguente maggiorazione:
- 15% per le ore notturne in giorno feriale;
- 30% per le ore notturne in giorno festiv o.
Ferie e riposi solidali
Con l’accordo è stato introdotto l’istituto delle ferie e riposi solidali.
Maternità e paternità
Sono state apportate modifiche anche alla disciplina inerente la tutela della maternità e paternità.
Si evidenzia in particolare che per l’anno 2021, l’obbligo di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, per il dipendente padre, è stato fissato per un periodo di 10 giorni, da godersi anche in via non continuativa.
Entro il medesimo periodo, il padre può astenersi per un ulteriore periodo di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è ammesso secondo modalità, condizioni, termini e limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Il termine di durata è elevato a 36 mesi, nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2, D.Lgs 81/2015.
Limiti percentuali
L’utilizzo di contratti di lavoro a termine, in somministrazione a tempo determinato e apprendistato, non può complessivamente superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e in apprendistato, in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Clausola di stabilizzazione
L’assunzione o la proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, non abbiano trasformato in rapporto a tempo indeterminato almeno il 25% dei contratti a termine (arrotondato all’unità superiore) comunque eccedenti i 24 mesi, scaduti nell’anno civile (01/1 – 31/12) precedente.
A tale fine non si computano i lavoratori:
- che si siano dimessi;
- licenziati per giusta causa;
- che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato;
- impiegati in attività stagionali.
La limitazione non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere 1 solo contratto a tempo determinato.
Proroga
La proroga è ammessa:
- liberamente nei primi 12 mesi;
- successivamente, solo in presenza delle medesime condizioni normative, comprese le sostituzioni di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle predette condizioni.
Apprendistato professionalizzante
La durata massima del rapporto di apprendistato per la categoria A3 passa da 12 mesi a 18 mesi.