CCNL Servizi assistenziali Agidae

In data 27 dicembre 2021 Agidae, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto il testo ufficiale del Ccnl per il personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, di accoglienza, nonché di culto o religione dipendenti dall’Autorità ecclesiastica. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Si riportano le novità di maggior rilievo.

Classificazione del personale
Area socio-sanitaria
Le Parti hanno introdotto la posizione economica D2 e modificato i profili della posizione  D1.

In particolare:
Accedono alla posizione D1 i seguenti profili: educatrice/ore con laurea o qualifiche equivalenti, infermiera/e professionale fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/ore di attività sportive. Responsabile CED. Responsabile sistema gestione qualità. 

Accedono alla posizione D2 i seguenti profili: assistente socialepsicologa/opedagogista.

Area socio-assistenziale educativa
E’ stata introdotta la posizione economica D2 e modificati i profili della posizione D1.

In particolare:
Accedono alla posizione D1 i seguenti profili: educatrice/ore con laurea o qualifiche equivalenti, infermiera/e professionale, terapista occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati, istruttrice/ore di attività sportive, mediatore linguistico/culturaleinformatore legale. Responsabile CED. Responsabile sistema gestione qualità.

Accedono alla posizione D2 i seguenti profili: assistente socialepsicologa/o, pedagogista

Retribuzione
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale sono i seguenti:

  1. minimo contrattuale conglobato;
  2. salario di anzianità;
  3. elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale;
  4. ogni altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore;
  5. il contributo mensile per l’assistenza sanitaria integrativa.

Minimi contrattuali
Gli importi mensili dei minimi contrattuali conglobati sono i seguenti:

CategoriaDal 1° dicembre 2021Dal 1° dicembre 2022
A1.064,271.093,27
A21.426,381.465,25
A31.472,531.512,66
B21.538,181.580,10
C11.590,681.634,03
C21.656,741.701,89
D1.700,821.747,17
D11.793,491.842,36
D21.841,911.892,10
E11.890,321.941,83
E22.004,172.058,78
F12.119,122.176,87
F22.232,952.293,80


Lavoro notturno
Per il turno svolto a cavallo di un giorno festivo è prevista la seguente maggiorazione:

  • 15% per le ore notturne in giorno feriale;
  • 30% per le ore notturne in giorno festiv   o.

Ferie e riposi solidali
Con l’accordo è stato introdotto l’istituto delle ferie e riposi solidali.

Maternità e paternità
Sono state apportate modifiche anche alla disciplina inerente la tutela della maternità e paternità.

Si evidenzia in particolare che per l’anno 2021, l’obbligo di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, per il dipendente padre, è stato fissato per un periodo di 10 giorni, da godersi anche in via non continuativa.
Entro il medesimo periodo, il padre può astenersi per un ulteriore periodo di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è ammesso secondo modalità, condizioni, termini e limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Il termine di durata è elevato a 36 mesi, nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 2, D.Lgs 81/2015.

Limiti percentuali
L’utilizzo di contratti di lavoro a termine, in somministrazione a tempo determinato e apprendistato, non può complessivamente superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e in apprendistato, in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Clausola di stabilizzazione
L’assunzione o la proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, non abbiano trasformato in rapporto a tempo indeterminato almeno il 25% dei contratti a termine (arrotondato all’unità superiore) comunque eccedenti i 24 mesi, scaduti nell’anno civile (01/1 – 31/12) precedente.

A tale fine non si computano i lavoratori:

  • che si siano dimessi;
  • licenziati per giusta causa;
  • che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato;
  • impiegati in attività stagionali.

La limitazione non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere 1 solo contratto a tempo determinato.

Proroga
La proroga è ammessa:

  • liberamente nei primi 12 mesi;
  • successivamente, solo in presenza delle medesime condizioni normative, comprese le sostituzioni di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle predette condizioni.

Apprendistato professionalizzante
La durata massima del rapporto di apprendistato per la categoria A3 passa da 12 mesi a 18 mesi.