Incidenti sul lavoro: no a condanna del datore con valutazione ex post

La Corte di Cassazione con la sentenza 836 del 13 gennaio 2022ha statuito che non è ammissibile una condanna del datore di lavoro con valutazione ex post.

Nella vicenda al vaglio della Corte un datore di lavoro era stato condannato  per lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in relazione all’incidente che aveva visto coinvolto un proprio dipendente.

In sede di merito, la regola cautelare violata era stata individuata sulla base di una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto: non erano state considerate, infatti, né la fase di lavorazione in cui si era verificato il sinistro né quali fossero le misure di protezione previste per quella specifica fase.

I giudici di merito, nella valutazione di come erano andati i fatti, avevano ravvisato la colpa del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza nella causazione dell’evento.

Alla parte datoriale, in particolare, era stato contestato di non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio e di non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione.

La Suprema corte ha ritenuto fondato il motivo con cui la difesa di parte datoriale aveva dedotto la sussistenza di un vizio di motivazione in riferimento al tema della colpa.

Per contro, la regola cautelare dello schermo “protettivo” era stata ricavata ex post ed in maniera congetturale, in assenza di un’effettiva analisi dell’utilità e percorribilità in concreto di una simile soluzione, alla luce delle modalità di funzionamento del macchinario e, soprattutto, della fase di lavorazione in esame.

Da qui l’annullamento, con rinvio, della sentenza di merito impugnata.