Fermo pesca, come fare istanza di indennità onnicomprensiva
Il decreto ministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022 ha previsto che nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro e per massimo 40 giorni nell’arco dell’anno. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio non effettuando uscite in mare.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
- adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali: limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate, ovvero periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti;
- indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca perle giornate indicate;
- arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
- allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.
L’indennità onnicomprensiva non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
L’indennità giornaliera onnicomprensiva, inoltre, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
Le imprese di cui agli articoli precedenti inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 15 marzo 2022, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”, non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze.
L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della CIGSonline.
L’istanza deve indicare:
- ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;
- elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell’Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l’arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
- numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati, specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);
- elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività (sia non obbligatorio che obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro, cognome e nome, codice fiscale del lavoratore, coordinate bancarie per l’accreditamento dell’indennità;
- l’elenco dovrà essere fornito compilando, esclusivamente l’apposito modello (FPO-2021) disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, senza modificarne l’impaginazione;
- dichiarazione “Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere richiesto, per i dipendenti sopraelencati, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per i medesimi periodi per i quali si richiede l’indennità di fermo pesca obbligatorio e/o non obbligatorio per il 2021” così come previsto dall’articolo 1, comma 315 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dichiarazione: “il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati”;
- l’informativa per il trattamento dei dati è disponibile sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al fermo pesca.
Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo il 15 marzo 2022 e le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma CIGSonline.