Indennità per eventi atmosferici per i lavoratori nella provincia di Savona

L’Inps, con il messaggio del 21 gennaio 2022, n. 311, comunica che l’indennità a favore dei lavoratori sospesi a seguito di tali eventi atmosferici nel territorio di Savona potrà essere erogata anche per l’anno 2021.

Ildecreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 94 bis, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede un’indennità, per l’anno 2020, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savonasospesi dall’attività lavorativa, in tutto o in parte, in seguito alla frana – verificatasi per gli eccezionali eventi atmosferici – del mese di novembre 2019.

L’indennità in questione è stata introdotta per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona e consentire la ripresa economica della provincia ligure.

In particolare, il decreto della Regione Liguria prevede che l’indennità è riconosciuta per tutte le sospensioni successive al mese di novembre 2019.

La prestazione – comprensiva di contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF) – potrà essere erogata fino ad un massimo di dodici mesi, nel limite massimo dell’importo delle risorse finanziarie stanziate pari a 1,5 milioni di euro.

Nel caso di un trattamento con domanda e inizio sospensione avvenuto nel 2020, sarà possibile concedere un trattamento della durata massima anche per i periodi che terminano nel 2021.

Tuttavia la Regione ha l’obbligo di emanare un decreto di concessione, entro la data del 31 dicembre 2020, dunque, anche per le concessioni relative al 2021, la Regione potrà emanare provvedimenti che terminino nel 2022, purché siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

L’Istituto specifica che per le istruzioni operative e le modalità di pagamento si rimanda alle disposizioni della precedente circolare 2 settembre 2020, n. 12.

Per quanto riguarda la trasmissione del “Flusso B”, il decreto convenzionale da indicare “19001” è stato sostituito dal nuovo numero “30001”.

La prestazione è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale compresi quelli richiesti con causale “COVID-19”.