CCNL Oreficeria industria
Il 23 dicembre 2021 è stata sottoscritta, da parte di Federorafi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL oreficeria industria, con validità 23/12/2021 – 31/12/2024.
Di seguito le principali novità.
Minimi retributivi
Dal mese di giugno 2022 i minimi sono i seguenti:
Categorie | Importi | ||
1/6/2022 | 1/6/2023 | 1/12/2024 | |
7Q | 2.083,89 | 2.117,57 | 2.176,21 |
7 | 2.083,89 | 2.117,57 | 2.176,21 |
6 | 1.916,55 | 1.947,53 | 2.001,46 |
5S | 1.782,85 | 1.811,67 | 1.861,84 |
5 | 1.670,37 | 1.697,37 | 1.744,37 |
4 | 1.563,52 | 1.588,79 | 1.632,78 |
3 | 1.502,64 | 1.526,93 | 1.569,21 |
2 | 1.363,86 | 1.385,91 | 1.424,29 |
1 (*) | 1.241,81 | 1.261,88 | 1.296,82 |
(*) N.B. Nonostante l’eliminazione, a far data dal 1° giugno 2022, della 1ª categoria, l’Ipotesi di Accordo riporta i nuovi minimi anche per tale categoria.
Elemento perequativo
Dal 1° gennaio 2022 l’elemento perequativo previsto per le aziende prive di contrattazione di secondo livello passa da 195 a 250 euro annui; detto elemento è onnicomprensivo, non incide sul t.f.r., e può essere erogato in cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal contratto, in funzione della durata dell’anno precedente, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Classificazione del personale
Dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale, con conseguente classificazione dei lavoratori in essa inquadrati, a far data dalla stessa data, nella seconda categoria professionale senza che ciò comporti necessariamente mutamento di mansioni.
Apprendistato professionalizzante
Gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2022, e che ancora non abbiano concluso il periodo di inquadramento in 1ª categoria, sono inquadrati in 2ª categoria dalla medesima data, ferma restando la retribuzione prevista dal contratto di apprendistato.
I lavoratori assunti dal 1° febbraio 2022 sono inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica da conseguire, con retribuzione ragguagliata alle seguenti percentuali e ai seguenti periodi di applicazione:
Primo periodo | 85% |
Secondo periodo | 90% |
Terzo periodo | 95% |
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Dal 1° febbraio 2022 l’inquadramento del lavoratore assunto con l’apprendistato di alta formazione e ricerca è quello della categoria corrispondente alla qualifica da conseguire, con retribuzione riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
Percorsi di durata superiore all’anno:
- prima metà del periodo: 85% della retribuzione della categoria di inquadramento
- seconda metà del periodo: 90% della retribuzione della categoria di inquadramento
Percorsi di durata non superiore all’anno:
- intero periodo di apprendistato: 90% della retribuzione della categoria di inquadramento.
Lavoro straordinario
Dal 1° gennaio 2022 le maggiorazioni percentuali, da calcolare sulla paga base di fatto, sono le seguenti:
prime 2 ore | 25% |
ore successive | 30% |
Festivo | 55% |
Lavoro notturno
Per il lavoro notturno, ovvero quello eseguito dalle ore 22 alle 6, sono stabilite le seguenti maggiorazioni (comprensive di ogni incidenza sugli istituti indiretti e calcolate sulla paga base di fatto):
Non in turni | 30% |
In turni avvicendati | 20% |
Lavoro festivo
Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 45% (comprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti), da calcolare sulla paga base di fatto.
Banca ore solidale
Viene introdotta, in aggiunta alle fattispecie legali previste, una banca ore solidale e volontaria a favore di donne vittime di violenza di genere e per situazioni di grave necessità, in cui confluiranno i permessi accantonati e le ferie aggiuntive monetizzabili che potranno essere cedute a titolo gratuito agli interessati.
Previdenza complementare – Fondo Cometa
Dal 1° dicembre 2024 la contribuzione a carico del datore di lavoro passa al 2%; per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021, e di età inferiore a 35 anni, la contribuzione a carico azienda dal 1° gennaio 2023 passa all’1,8% e al 2,2% dal 1° dicembre 2024.