CCNL Oreficeria industria

Il 23 dicembre 2021 è stata sottoscritta, da parte di Federorafi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL oreficeria industria, con validità 23/12/2021 – 31/12/2024.

Di seguito le principali novità.

Minimi retributivi

Dal mese di giugno 2022 i minimi sono i seguenti:

CategorieImporti
 1/6/20221/6/20231/12/2024
7Q2.083,892.117,572.176,21
72.083,892.117,572.176,21
61.916,551.947,532.001,46
5S1.782,851.811,671.861,84
51.670,371.697,371.744,37
41.563,521.588,791.632,78
31.502,641.526,931.569,21
21.363,861.385,911.424,29
1 (*)1.241,811.261,881.296,82

(*) N.B. Nonostante l’eliminazione, a far data dal 1° giugno 2022, della 1ª categoria, l’Ipotesi di Accordo riporta i nuovi minimi anche per tale categoria.

Elemento perequativo

Dal 1° gennaio 2022 l’elemento perequativo previsto per le aziende prive di contrattazione di secondo livello passa da 195 a 250 euro annui; detto elemento è onnicomprensivo, non incide sul t.f.r., e può essere erogato in cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal contratto, in funzione della durata dell’anno precedente, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Classificazione del personale

Dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale, con conseguente classificazione dei lavoratori in essa inquadrati, a far data dalla stessa data, nella seconda categoria professionale senza che ciò comporti necessariamente mutamento di mansioni.

Apprendistato professionalizzante

Gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2022, e che ancora non abbiano concluso il periodo di inquadramento in 1ª categoria, sono inquadrati in 2ª categoria dalla medesima data, ferma restando la retribuzione prevista dal contratto di apprendistato.

I lavoratori assunti dal 1° febbraio 2022 sono inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica da conseguire, con retribuzione ragguagliata alle seguenti percentuali e ai seguenti periodi di applicazione:

Primo periodo85%
Secondo periodo90%
Terzo periodo95%

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Dal 1° febbraio 2022 l’inquadramento del lavoratore assunto con l’apprendistato di alta formazione e ricerca è quello della categoria corrispondente alla qualifica da conseguire, con retribuzione riconosciuta secondo le seguenti percentuali:

Percorsi di durata superiore all’anno:

  • prima metà del periodo: 85% della retribuzione della categoria di inquadramento
  • seconda metà del periodo: 90% della retribuzione della categoria di inquadramento

Percorsi di durata non superiore all’anno:

  • intero periodo di apprendistato: 90% della retribuzione della categoria di inquadramento.

Lavoro straordinario

Dal 1° gennaio 2022 le maggiorazioni percentuali, da calcolare sulla paga base di fatto, sono le seguenti:

prime 2 ore25%
ore successive30%
Festivo55%

Lavoro notturno

Per il lavoro notturno, ovvero quello eseguito dalle ore 22 alle 6, sono stabilite le seguenti maggiorazioni (comprensive di ogni incidenza sugli istituti indiretti e calcolate sulla paga base di fatto):

Non in turni30%
In turni avvicendati20%

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 45% (comprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti), da calcolare sulla paga base di fatto.

Banca ore solidale

Viene introdotta, in aggiunta alle fattispecie legali previste, una banca ore solidale e volontaria a favore di donne vittime di violenza di genere e per situazioni di grave necessità, in cui confluiranno i permessi accantonati e le ferie aggiuntive monetizzabili che potranno essere cedute a titolo gratuito agli interessati.

Previdenza complementare – Fondo Cometa

Dal 1° dicembre 2024 la contribuzione a carico del datore di lavoro passa al 2%; per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021, e di età inferiore a 35 anni, la contribuzione a carico azienda dal 1° gennaio 2023 passa all’1,8% e al 2,2% dal 1° dicembre 2024.