Società estera e profitti delittuosi

La Corte di Cassazione con la sentenza  2868 del 25 gennaio 2022  ha confermato, il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto dei reati di autoriciclaggio, in imputazione provvisoria nei confronti di un indagato a cui era stato contestato il reato presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il soggetto interessato aveva trasferito i profitti di tali ultimi reati a società estere operanti nel settore della compravendita di cripto valute, in particolare bitcoin, tramite bonifici effettuati utilizzando carte Postepay intestate per lo più a soggetti prestanome.

L’uomo si era rivolto alla Suprema corte lamentando l’assenza di motivazione nella decisione impugnata, atteso che – secondo la sua difesa – non erano rassegnati i motivi per i quali l’acquisto di cripto valute fosse da considerare atto idoneo a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene.

L’indagato aveva altresì contestato che le transazioni operate tramite la cripto valuta “bitcoin” potessero ritenersi anonime, in quanto ogni movimentazione era registrata in una sorta di “libro giornale digitale” di pubblico dominio, accessibile costantemente da chiunque. Inoltre, sarebbe stato sempre possibile risalire agli “accounts”, vale a dire alle parti dell’operazione trascritta in virtù della nuova tecnologia blockchain.

Nel caso esaminato – hanno sottolineato gli Ermellini – non si trattava di acquisto diretto di bitcoin ma di trasferimento, tramite bonifici in euro, di somme di denaro a società estere successivamente incaricate di cambiare la valuta ricevuta in bitcoin.

L’indagato, ossia, non agiva in proprio nell’acquisto della valuta “virtuale” ma agiva per mezzo di società estere adibite all’operazione di cambio valuta.

Spesso, inoltre, le transazioni avvenivano attraverso prestanome, intestatari fittizi delle carte Postepay dalle quali erano effettuati i bonifici verso le società estere.

Le operazioni in esame, ciò posto, ponevano un serio ostacolo alla identificazione del ricorrente come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma dalle società estere che fungevano da “exchanger” di criptovalute.

In materia, il Collegio di legittimità ha quindi ricordato che, “ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo sufficiente, al contrario, una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza”, attività, questa, riscontrabile anche nel caso esaminato.