Agevolazioni contributive, proroga fino al 30 giugno 2022

L’INPS con messaggio  403 del 26 gennaio 2022 ha previsto la proroga, fino al 30 giugno 2022, delle misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età (art. 1, co. da 10 a 15 della L. n. 178/2020) e di donne svantaggiate (art. 1, co. da 16 a 19 della L. n. 178/2020), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 1, co. da 161 a 168 della L. n. 178/2020).

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età (art. 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (art. 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

  • la decontribuzione di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della L. n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
  • l’esonero di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
  • l’esonero di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò detto, la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Temporary Framework, aumento del massimale di erogazione di aiuti

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.