V.E.R.A. e certificazione debiti contributivi: richieste online

L’INPS con messaggio 400 del 26 gennaio 2022 ha reso noto che è disponibile, dal 24 gennaio 2022, il servizio online VE.RA. per la richiesta del certificato unico dei debiti contributivi per la composizione delle crisi d’impresa. Dunque, è possibile collegarsi e fare richiesta. Al riguardo, sono previsti 45 giorni al massimo per ottenere il documento ed è necessaria la PEC aziendale.

Inoltre, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in ordine ai presupposti per l’effettuazione della richiesta e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle Strutture territoriali

La procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” è stata sviluppata:

  • per dare attuazione a quanto previsto dal co. 1 dell’art. 363 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  • per consentire, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta dall’art. 2 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, l’emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Tale istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Come noto, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 è stata differita più volte ed è oggi fissata al 16 maggio 2022. Si ricorda che invece dal 15 novembre 2021 è già attiva la nuova composizione negoziata della crisi, per i casi in cui è ancora possibile è previsto che l’imprenditore commerciale o agricolo possa affrontare le situazioni di crisi ancora reversibili con l’assistenza di un esperto terzo iscritto ad un apposito registro.

Tenuto conto che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022, ad oggi, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dovrà essere definita con l’emissione della certificazione in argomento.

Ciò in quanto l’utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell’ambito delle procedure sopra richiamate disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.

Inoltre, per escludere che l’Istituto Previdenziale rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa, prima dell’inserimento della richiesta nella procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”.

In attesa della descritta funzionalità aggiuntiva, le Strutture territoriali INPS, prima di dare corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l’istanza è preordinata all’avvio della procedura di composizione negoziata.

In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all’istruttoria e alla definizione della richiesta con l’apposizione dello stato “Archiviata per assenza di requisiti”. Per consentire la registrazione di tale stato, la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” in ambiente intranet sarà implementata con la funzionalità di esclusione di questa tipologia di richiesta dal flusso ordinario.