Licenziamento del dirigente senza indennità supplementare

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2246 del 26 gennaio 2022 ha statuito che in caso di esternazione del dirigente contro il datore di lavoro non sussiste  giusta causa ma il recesso è comunque legittimo trattandosi di un fatto rilevante in termini di turbamento del vincolo fiduciario, tanto più intenso quanto più è elevato il ruolo dirigenziale del dipendente.

Un ex dirigente di una società proponeva ricorso contro la decisione con cui, in sede di merito, era stato ritenuto che il licenziamento comminatogli dal datore fosse giustificato.

Nella vicenda in esame, il recesso era stato irrogato a seguito di un’esternazione dai toni accesi che il dirigente aveva indirizzato alla datrice di lavoro in una missiva inviata telematicamente.

Gli Ermellini hanno precisato che per giustificare il licenziamento del dirigente, non occorre un’analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.

Secondo la Corte territoriale, si trattava di un’esternazione che, pur non integrando la giusta causa di licenziamento, consentiva di ritenere configurata, in considerazione del ruolo apicale e della conseguente intensità del vincolo fiduciario in essere, la nozione di “giustificatezza” di fonte pattizia collettiva, con conseguente non debenza della indennità supplementare.

Conclusioni, queste, giudicate congrue dalla Corte di cassazione, alla luce dell’orientamento di legittimità sopra richiamato: era ravvisabile la giustificatezza del motivo, atta ad escludere l’arbitrarietà del recesso alla luce della rilevanza del fatto contestato in termini di turbamento del vincolo fiduciario, tanto più intenso quanto più era elevato il ruolo dirigenziale ricoperto dal dipendente.

Il tutto, in conformità a una valutazione delle condotte delle parti alla stregua dei criteri di correttezza e buona fede.