Comunicazione preventiva occasionali: quali sono i datori di lavoro esclusi dall’obbligo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale.

Campo di applicazione

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Tuttavia, laddove svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa, essi sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale.

Non rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione neanche la figura del procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non sono soggette all’obbligo poiché per esse già vigono specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

L’obbligo comunicazionale non riguarda altresì le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD.

Anche gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.