Omesso versamento di IVA: il mancato incasso non esclude il reato
La Corte di Cassazione con la sentenza 3281 del 28 gennaio 2022 ha statuito che in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’Iva dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs74/2000.
Nella vicenda esaminata, l’indagato aveva lamentato la mancanza di motivazione in relazione al fumus del reato ipotizzato.
Secondo il ricorrente, il tribunale del riesame aveva erroneamente valutato come non decisiva la censura difensiva secondo la quale egli non aveva adempiuto l’obbligazione tributaria in ragione del mancato incasso dei pagamenti inerenti i servizi svolti dall’azienda amministrata e della correlata Iva.
Gli Ermellini hanno chiarito che l’obbligo del predetto versamento prescinde infatti dall’effettiva riscossione delle relative somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Con riguardo al reato tributario in esame, l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l’obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall’effettiva riscossione di tale corrispettivo.
La Corte ha quindi confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di un imprenditore, in relazione al reato di cui all’art. 10 ter del richiamato Decreto legislativo.