Nuovi minimali INPS 2022, pubblicati gli importi
L’Istituto previdenziale con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, ha reso noti i nuovi limiti di retribuzione giornaliera e gli ulteriori valori utili al calcolo della contribuzione previdenziale 2022 per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per la generalità dei lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal CCNL.
In particolare, dunque, laddove la retribuzione da assoggettare a contribuzione sia inferiore al minimale previsto dalla legge la contribuzione previdenziale dovrà essere determinata, comunque, applicando alla base imponibile il c.d. minimale legale.
Tali valori, ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 463/1983, vengono rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Considerato che nell’anno 2021, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’1,9%, i nuovi limiti rivalutati sono stati calcolati e pubblicati dall’Istituto previdenziale nella circolare 28 gennaio 2022, n. 15.
In particolare:
- per i lavoratori dipendenti il minimale di retribuzione giornaliera, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, ammonta ad euro 49,91;
- per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, in linea con i precedenti indirizzi, il minimale giornaliero di cui al punto precedente dovrà essere ragguagliato all’orario settimanale contrattuale (€ 49,91 x 6 / 40 = € 7,49 ovvero 49,91 x 5 / 36 = € 6,93);
- per le c.d. retribuzioni convenzionali, il limite di retribuzione giornaliera minima è fissato in euro 27,73;
- le retribuzioni convenzionali per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa ammonta ad euro 693,00 su base mensile;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% per le retribuzioni annue imponibili superiori al limite di prima fascia di retribuzione pensionabile dovrà essere applicata al raggiungimento di € 48.279,00 rispettivamente pari ad euro 4.023,00 mensili;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l’anno 2022, ad euro 105.014,00.