Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L’INPS, con la circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, fornisce alcune indicazioni sulla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, di cui sono beneficiari i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

A sensi della Legge di Bilancio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.

Ambito di applicazione

Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, con esclusione delle farmacie, connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.

I datori di lavoro del settore delle attività professionali, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020), anche ai fini dell’obbligo contributivo, rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale.

Lavoratori dipendenti delle farmacie

Con riferimento alle farmacie verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.

Le domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, saranno oggetto di riesame in autotutela.