Sport, sospensione dei premi INAIL. Come chiederla

L’inail con la circolare n 8 del 28 gennaio 2022 ha pubblicato le istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi disposta in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva  e società sportive dilettantistiche residenti In Italia.

L’Istituto fa il punto su due importanti novità normative per il settore sportivo:

  • il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 3 quater della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;
  • la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 disposta dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

In merito al rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, l’INAIL fa presente che lo stesso interessa esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 relativa alle rateazioni ordinarie (articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389). Tale rata dovrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

Il rinvio è disposto in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.

La legge di Bilancio 2022 ha disposto poi la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Beneficiari della misura sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (D.P.C.M. 24 ottobre 2020).

Le competizioni sportive devono essere riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Adempimenti

Più nel dettaglio, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 sono sospesi i seguenti adempimenti:

1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022, da trasmettere esclusivamente tramite il servizio Alpi online (Servizi online –Autoliquidazione) dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;

2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021, da trasmettere dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile sul sito dell’INAIL in Servizi online –Denunce.

Versamenti

L’INAIL ricorda che rientra tra i versamenti sospesi il pagamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022;
  • o a rate, fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo (non inferiore a 50 euro per ciascuna rata) per il 50% del totale dovuto e, a saldo, con l’ultima rata di dicembre 2022.

N.B. La prima rata deve essere versata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il 16 dicembre 2022.

Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Può essere oggetto di sospensione anche la rateazione ordinaria (disposta da provvedimenti di concessione secondo l’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389). Le rate sospese, compresa la prima se scade nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 30 maggio 2022.

La sospensione non si applica invece ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dal decreto Agosto (articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e alla rateizzazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche che non hanno i requisiti per poter beneficiare della sospensione della legge di Bilancio 2022 devono invece effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente:

  • la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021 entro il 28 febbraio 2022;
  • il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 entro il 16 febbraio 2022.

Per beneficiare delle sospensioni i soggetti su indicati devono presentare apposite comunicazioni entro il 30 aprile 2022.

Nelle comunicazioni, da inviare con il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile sul sito INAIL dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2022, si dovrà specificare la tipologia di beneficiario della sospensione e, per la sospensione prevista dalla legge di Bilancio 2022, dichiarare che lo stesso opera nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando la competizione sportiva a cui prendono parte, nonché la modalità di versamento dei premi sospesi.

I versamenti sospesi in base alla legge di Bilancio 2022 vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”  il codice 999251 per il versamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 e il codice 999252 per il versamento in forma rateale.