Lavoratori dello spettacolo, erogazione indennità Covid-19

L’Inps con messaggio 425 del 27 gennaio 2022 ha fornito informazioni in merito alla modalità di individuazione dei beneficiari e agli adempimenti per la corresponsione di un bonus una tantum a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo residenti nella Regione Marche.

Per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Marche ha stanziato 770.000 euro. Per disciplinare le modalità di erogazione è stato sottoscritto un accordo tra Regione Marche e INPS, che prevede un procedimento semplificato per la concessione e il pagamento del bonus.

L’accordo in argomento ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione Marche e l’INPS per l’erogazione dell’indennità regionale diretta al sostegno dei lavoratori dello spettacolo, già beneficiari di specifiche indennità nazionali previste da diversi provvedimenti legislativi emanati nel corso della fase emergenziale.

L’INPS provvede per conto della Regione Marche all’erogazione ai beneficiari dell’indennità integrativa in trattazione, per la quale la stessa Regione ha stanziato le necessarie risorse finanziarie. In particolare, è stabilito di integrare, con un’ulteriore indennità regionale individuale pari a 585,43 euro, le seguenti indennità nazionali già erogate dall’INPS durante il periodo emergenziale ai:

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;

lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;

lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 9, co. 4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;

lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 15 e commi 1 e 6 dell’art. 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, della L. 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. “Decreto Ristori”);

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 10, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. “Decreto Sostegni”);

lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 42, comma 6, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Decreto Sostegni bis”).

L’INPS provvede, per conto della Regione Marche, all’erogazione dell’indennità integrativa regionale ai beneficiari secondo le modalità previste nell’Accordo, senza necessità che gli stessi beneficiari presentino un’apposita domanda. L’erogazione delle indennità viene quindi effettuata dall’INPS ai beneficiari con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali.

Lavoratori dello spettacolo, aspetti fiscali dell’indennità

L’indennità integrativa regionale in argomento costituisce un sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente e pertanto non è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e non è imponibile nei confronti dei percettori.

La durata dell’Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste e, in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo tramite apposito atto scritto delle Parti stipulanti, da comunicarsi anche a mezzo PEC.

L’INPS, sulla base delle informazioni registrate nelle proprie banche dati, fornisce preliminarmente alla Regione Marche il numero della platea dei beneficiari come individuati nell’Accordo, affinché la Regione possa provvedere al trasferimento all’Istituto delle risorse necessarie per procedere nei pagamenti. L’INPS, previa costituzione della necessaria provvista finanziaria, eroga le indennità e aggiorna la Regione Marche sullo stato di avanzamento dei pagamenti agli interessati.

All’esito della corresponsione dell’indennità integrativa, l’INPS trasmetterà, previa richiesta alla Regione Marche, le informazioni attestanti l’erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata, esclusivamente per le finalità di gestione e di controllo, secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

La Regione Marche provvede ad accreditare anticipatamente all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione dell’indennità integrativa di cui all’Accordo in argomento, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che, diversamente, non potrà essere effettuato.

La Regione Marche riconosce all’INPS un importo pari a 2,14 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio.

Detto importo è esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 1, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633. La Direzione regionale Marche dell’INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione delle somme previste e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.