Covid-le nuove misure

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 il decreto decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare il decreto modifica le regole per la gestione della crisi tenendo conto:

– dell’evolversi della situazione epidemiologica;

– dell’esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

– dell’esigenza di dover introdurre misure idonee a disciplinare l’accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

– della necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d’età dai cinque agli undici anni.

Green Pass

Il decreto prevede che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose abbiano efficacia senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario sarà equiparato a chi si è sottoposto alla terza dose

Infine il decreto elimina le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

Circolazione stranieri in Italia

Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste.

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

Agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico.

Scuola

In riferimento alla frequenza scolastica, il decreto prevede:

1) nelle scuole per l’infanzia:

– fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;

– dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni;

– nella scuola primaria:

– fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;

– dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;

– nella scuola secondaria di primo e secondo grado:

– con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

– con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 5 febbraio 2022.