Debiti tributari dell’associazione

La Corte di cassazione, con  ordinanza 2953 del 1 febbraio 2022 ha specificato che la responsabilità personale in ambito associativo si ricollega altresì al corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sull’ente.

La vicenda specificamente esaminata aveva ad oggetto l’opposizione promossa dalla legale rappresentante di un’associazione senza scopo di lucro contro una cartella di pagamento che le era stata notificata, in qualità di coobbligata solidale.

La cartella faceva seguito ad alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’ente non commerciale, divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Dopo che, in primo grado, erano state accolte le ragioni dell’interessata, la CTR aveva ribaltato il verdetto. Da qui il ricorso della stessa davanti alla Suprema corte.

In questa sede, la Cassazione ha ricordato i principi che regolano la responsabilità ex art. 38 cod. civ., per come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle ipotesi in cui sussistano dei debiti fiscali dell’associazione.

Tale responsabilità personale e solidale – ha ricordato la Corte – si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti.

In concreto, ciò che va accertato è se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari su di lui incombenti: solo nel predetto caso egli può andare immune da corresponsabilità.Con riferimento al riparto dell’onere della prova, gli Ermellini hanno precisato che, da una parte, incombe sulla parte che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione.

Dall’altra, grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta – derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di relativa investitura.

Poiché, nel caso esaminato, era pacifico che la ricorrente, quale rappresentante legale dell’associazione non riconosciuta, non aveva provveduto a versare tributi richiesti nella cartella, la stessa, conseguentemente, doveva essere chiamata a risponderne solidalmente con esso.