Reddito e pensione di cittadinanza: trattamenti assistenziali rilevanti sul reddito
L’INPS, con il messaggio n. 548 del 3 febbraio 2022, ricorda che per le prestazioni di Reddito e di Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) il calcolo del reddito familiare, si determina il reddito al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, quali,ad esempio, l’indennità di accompagnamento.
Dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso:
– Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
– Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
– Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
– Pensione sociale e assegno sociale;
-Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
A partire da gennaio 2022, verranno presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità:
– maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
– maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
– maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
– importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000);
– quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).