Autonomi esercenti attività musicali, contribuzione per le tutele di maternità
L’INPS con messaggio 550 del 3 febbraio 2022 ha chiarito che il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità, a carico dei lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”, è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro. Il contributo è pari allo 0,46% e il versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere versata entro il 16 maggio 2022.
Detti soggetti sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per tali figure, il legislatore, tenuto conto dei predetti profili di imprenditorialità dell’attività economica, ha ritenuto di introdurre una disciplina previdenziale analoga a quella spettante agli esercenti attività commerciali.
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità, che è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.
Si ricorda che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il nuovo CSC «7.07.11» con codice Ateco 90.01.09 (Attività artistiche e di intrattenimento), contraddistinto dal codice qualifica “500”, e che detti lavoratori per assolvere agli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce online Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
Autonomi esercenti attività musicali, istruzioni operative
L’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi: <CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.
In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 – è necessario utilizzare il seguente codice:
“R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.
La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”;
nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione;
nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.
Da notare, infine, che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 maggio 2022.