Nuove aliquote Inps da Gennaio 2022…..ancora un rimando dell’Inps …..ancora TANTA INCERTEZZA

L’INPS nel messaggio n. 637 del 2022, si sofferma sugli aspetti contributivi riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro alla luce delle rilevanti novità apportate alla disciplina previgente dalla legge di Bilancio 2022. L’Istituto definisce, in particolare, gli aspetti contributivi legati alle nuove tutele e quali sono i datori di lavoro che da quest’anno sono obbligati alla contribuzione ordinaria e addizionale.

Cassa integrazione 2022, contributi ordinari CIGS tra conferme e novità

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del d.lgs 148/2015 per la cassa integrazione straordinaria.

Su questo fronte, in fatti, la riforma degli ammortizzatori sociali non ha introdotto particolari modifiche.

In linea generale, quindi, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento di una contribuzione di finanziamento pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali suddivisa come segue:

  • lo 0,60 per cento risulta a carico dei datori di lavoro;
  • lo 0,30 per cento a carico del lavoratore.

Esiste, però, un’eccezione per il 2022: i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento dello 0,27 per cento dell’imponibile contributivo.

Cassa integrazione 2022, contributi ordinari FIS: le novità della Legge di Bilancio

Regole particolari per il 2022 sono previste anche per le aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale.

In linea generale dal 1° gennaio il FIS è finanziato da un contributo ordinario che varia in base alle dimensioni dell’azienda:

  • pari allo 0,5 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • pari allo 0,8 per cento per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Le aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e di un terzo.

Allo stesso tempo, però,la legge di bilancio  ha previsto solo per il 2022 una riduzione dei contributi di finanziamento dovuti. Anche la misura dell’agevolazione cambia in base al numero di dipendenti del datore di lavoro.

Tipologia di datori di lavoroContribuzione dovuta nel 2022
Datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti0,15 per cento dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35)
datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti0,55 per cento dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25)
datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti0,69 per cento dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11)
per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti0,24% per cento dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56)

Cassa integrazione 2022, contributi addizionali per CIGO e CIGS

Per quanto riguarda i contributi addizionali, sia per la cassa integrazione ordinaria che straordinaria restano confermate per il 2022 le regole previste dall’articolo 5 del d.lgs 148/2015.

Stando a quanto stabilito dalla norma, le imprese che presentano domanda di accesso alla CIGO o alla CIGS devono versare i seguenti importi:

  • 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12 per cento oltre il limite precedente e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15 per cento oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

La riforma degli ammortizzatori sociali, però, porta delle novità per il futuro. Dal 1° gennaio 2025, infatti, è prevista una riduzione sulla contribuzione addizionale per i datori di lavoro che non abbiano beneficiato dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo di accesso alla CIG.

e percentuali si riducono come segue:

  • 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9 per cento oltre le 52 settimane e fino a 104 in un quinquennio mobile.

Cassa integrazione 2022, contributi addizionali per le prestazioni del FIS

Regole simili valgono per i contributi addizionali connessi all’utilizzo delle prestazioni del FIS, Fondo di Integrazione Salariale.

Viene confermata per il 2022 la contribuzione pari al 4 per cento delle retribuzioni perse, ma dal 2025 entrano in gioco le riduzioni:

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 8-bis – introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, dall’articolo 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

In questi casi, quindi, il contributo addizionale sarà pari al 2,4 per cento della retribuzione persa.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.