Appalto o interposizione illecita di manodopera

La Corte di Cassazione con ordinanza 4208 del 9 febbraio 2022 ha chiarito che in tema di intermediazione di manodopera, al fine di rendere operante la presunzione di sussistenza della fattispecie vietata, occorre verificare che l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, dei mezzi forniti dall’appaltante sia significativa e non marginale e, dunque, non occasionale, né temporanea e nemmeno legata all’oggetto dell’appalto.

Un lavoratore lamentava lo sdoppiamento delle normali prerogative del datore di lavoro in capo a due soggetti, l’impresa appaltatrice, che esercitava interamente ed esclusivamente la gestione amministrativa, e la società appaltante, esercitante interamente e in maniera assoluta la direzione tecnica e il relativo controllo.

Gli Ermellini hanno hiarito che la sussistenza o meno della modestia dell’apporto va accertata in concreto, e il relativo apprezzamento costituisce valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivata.

In tale contesto, spetta al lavoratore che denunci l’esistenza di una interposizione fittizia, l’onere della prova circa l’esistenza di un rapporto di subordinazione.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.