CIGO e CIGS 2022: chiarimenti su aspetti contributivi e Uniemens

L’ INPS nel messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, fornisce ulteriori indicazioni sugli aspetti di natura contributiva legati alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dal legislatore con la legge di Bilancio 2022 e in vigore da quest’anno.

Apprendistato e lavoro a domicilio

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali anche gli apprendisti di primo e terzo livello e i lavoratori a domicilio.

I datori di lavoro sono dunque tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

Cassa integrazione straordinaria

Oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, da quest’anno rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Fondo integrazione salariale

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Tali aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Per il solo anno 2022:

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);

– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Elaborazione denunce contributive

In attesa delle specifiche istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi,, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.