Gestione separata: le aliquote contributive del 2022

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 25 del 11 febbraio 2022 in cui comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata nell’anno 2022.

Aliquote di contribuzione

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 33%.

Per i soggetti già̀ pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è confermata al 24%.

Per i professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%.

Rimane altresì̀ confermata allo 0,72% per i professionisti e per i soggetti diversi dai co.co.co. e dagli amministratori l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela della maternità̀, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Minimali e massimali contributivi

Per l’anno 2022 il massimale di reddito è pari a 105.014,00 euro, mentre il minimale è pari a 16.243,00 euro.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 25% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 euro ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

– 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

– 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.