Lavoratore ingiustamente licenziato, calcolo indennità risarcitoria

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 3824  del 7 febbraio 2022 ha chiarito che la determinazione dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo di cui all’art. 18, comma 4, legge300/70deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum.

Il tutto, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione.

Se, poi, il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.

Non rileva – si legge nell’ordinanza – la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non potesse essere condiviso l’indirizzo secondo cui l’aliunde perceptum o percipiendum deve essere detratto dal tetto massimo delle dodici mensilità, e neppure la diversa opzione per cui la detrazione dell’aliunde perceptum o percipiendum è preclusa qualora l’attività svolta aliunde non si sovrapponga al periodo di inoccupazione risarcito.