Metasalute, dal 7 febbraio attiva la procedura per copertura sanitaria 2022

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa lavoratori dell’industria meccanica e istallazione impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero con notizia del 7 febbraio 2022, ha  comunicato che a partire dal 7 febbraio 2022 è attiva la procedura per l’autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita, per l’anno 2022.

Ai fini della conferma per la copertura sanitaria ai familiari già iscritti in forma gratuita, la procedura di autocertificazione dovrà essere compilata entro il 14 marzo 2022.

Il lavoratore – con almeno un familiare iscritto in forma gratuita per l’anno 2022 – dovrà trasmettere al Fondo i documenti utili attestanti l’iscrizione gratuita dei propri familiari, accedendo alla sezione “Area Riservata Dipendente”.

Al fine di agevolare il processo, l’Utente – nell’area dedicata – potrà fruire della procedura guidata per il caricamento dei documenti richiesti.

Al termine della procedura, il lavoratore capo-nucleo dovrà firmare digitalmente l’autocertificazione generata, tramite codice OTP trasmesso sul proprio numero di cellulare, preventivamente validato dallo stesso.

Nel caso in cui il soggetto non abbia generato l’autocertificazione entro il 14 marzo 2022, la copertura sanitaria sarà sospesa per l’anno 2022.

Per la riattivazione, il lavoratore dovrà accedere alla propria Area Riservata e reimpostare “A CARICO” la polizza 2022 di ogni familiare avente diritto, e altresì, dovrà produrre l’autocertificazione per l’anno in corso.

In questo caso, le coperture verranno riattivate a partire dal 1° giorno del mese successivo all’autocertificazione.

Si rammenta che il lavoratore dovrà dichiarare l’eventuale perdita dei requisiti legittimanti l’iscrizione gratuita dei propri familiari.

Il raggiungimento della soglia reddituale annua dovrà far riferimento al reddito in corso al momento del rinnovo, dunque, per l’iscrizione dell’anno 2022 si considereranno rilevanti i redditi di riferimento dell’anno 2022.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Fondo i familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto sono:

  • i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
  • il coniuge del lavoratore e i figli dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, salvo che gli stessi possiedano un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4,000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
  • i figli con disabilità, si considerano “a carico” anche dopo il compimento del 26°anno di età, salvo che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51;
  • i conviventi di fatto, salvo che non abbiano un reddito complessivo annuo superiore ad euro 2.840,51.

Non rientrano in questa categoria i nipoti, le sorelle, i fratelli, i suoceri, i genitori del lavoratore capo-nucleo.