Imprese di rilevante interesse strategico: proroga cig entro il 31 marzo 2022

L’INPS, nel messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, torna ad intervenire riguardo il trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, comunque entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Termini di presentazione della domanda

I termini di presentazione delle domande con causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” sono i seguenti:

a) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;

b) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti dall’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.

L’Istituto ricorda che per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

Esposizione a conguaglio in Uniemens

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in “CodiceEventoGiorn” di “EventoGiorn” di “Giorno” il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in “IdentEventoCig”.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038”.