Requisiti pensionamento 2022 e 2023: nessun adeguamento alla speranza di vita

Con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2022, l’INPS provvede all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

La legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

L’INPS riepiloga quindi i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.

Pensione di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è di 67 anni per il 2023 e 2024, mentre dal

2025 riprenderà l’adeguamento alla speranza di vita.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata

Il requisito per la pensione anticipata è di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, fimo al 2026. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dallalegge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

Nel caso di lavoratori precoci il requisito è pari a 41 anni.

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;

3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.