Trasferimento d’azienda provato per testi dal lavoratore

 La Corte di  Cassazione,   con ordinanza 5320 del 18 febbraio 2022 ha chiarito che non è necessario, per il lavoratore, fornire la prova scritta del contratto di trasferimento d’azienda al fine di ottenere le proprie spettanze verso la società fallita.

Un lavoratore  aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una Srl, per un credito di lavoro asseritamente maturato.

Il Tribunale, nella contumacia della curatela del fallimento, aveva respinto la predetta opposizione ritenendo che non fosse stato provato il rapporto di lavoro con la fallita.

Nella decisione di merito, in particolare, era stato ritenuto che la responsabilità di quest’ultima, affermata dall’opponente ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. in ragione di intervenuta operazione di trasferimento d’azienda, non era stata supportata da prove: il trasferimento era sì risultato dalla visura camerale allegata in sede di verifica dei crediti, ma il documento non era stato riprodotto nella fase di opposizione.

Secondo l’organo giudicante, inoltre, la vicenda traslativa dell’azienda avrebbe dovuto esser riscontrata per documenti, ai sensi dell’art. 2556 cod. civ., non essendo sufficiente, al riguardo, la prova per testi così come richiesta dall’interessato.

Da qui il ricorso in sede di legittimità del prestatore, secondo il quale, per contro, le limitazioni della prova menzionate dal Tribunale non operavano nei confronti dei terzi.

Le doglianze del ricorrente sono state pienamente accolte dagli Ermellini.