Fondo solidarietà attività professionali: richiesta ed erogazione assegno ordinario

L’ INPS, con la circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

Condizioni di accesso alla prestazione

Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

Cause d’intervento

L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:

– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

– situazioni temporanee di mercato;

– riorganizzazione aziendale;

– crisi aziendale;

– contratti di solidarietà.

Durata dell’intervento

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

Contributo addizionale

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Compilazione del flusso UniEmens

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il “CodiceEvento” in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. Nel flusso Uniemens è necessario indicare:

– nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.

– nell’elemento “IdentEventoCIG” e nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” il codice identificativo ticket

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.

In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:

– nell’elemento “NumAutorizzazione” di “CIGAutorizzata” andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;

– negli elementi “CongFSolCausaleADebito” e “CongFSolImportoADebito” di “CongFSolADebito” di “FondoSol” andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.

– negli elementi “CongFSolCausaleACredito” e “CongFSolImportoACredito” di “CongFSolACredito” di “FondoSol” andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.