Infortunio in itinere collegato al viaggio di lavoro

La Corte di Cassazione con la sentenza 5814 del 22 febbraio 2022 ha statuito il nesso di causalità tra il viaggio di lavoro e il decesso del lavoratore.

Ribaltata, dalla Cassazione, la decisione di merito con cui la Corte d’appello aveva rigettato la domanda promossa dagli eredi di un lavoratore, volta ad ottenere la rendita INAIL in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del dpr 1124/1965.

Il de cuius era morto d’infarto durante un viaggio di lavoro, in una situazione di forte stress lavorativo, determinatasi a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo che lo aveva costretto ad una lunga attesa in aeroporto, ad un pernottamento di fortuna in un albergo e a un successivo viaggio in treno di oltre 700 Km per raggiungere il luogo dove aveva poi partecipato ad una importante riunione, con un periodo di veglia di quasi 24 ore consecutive.

La Corte di gravame aveva escluso che la morte fosse collegata alla prestazione lavorativa in sé, ritenendola invece collegata alla esposizione ad un rischio generico cui possono essere esposti, in modo indifferenziato, tutti coloro che viaggiano in aereo.

Secondo la Corte territoriale, l’infarto non poteva dirsi in rapporto di derivazione eziologica con l’attività di lavoro.

Gli eredi, ciò posto, si erano rivolti alla Suprema corte, censurando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.

 La Sezione Lavoro della Cassazione ha accolto il loro ricorso, ritenendo errata la decisione impugnata, laddove affermava che il rischio del lavoratore – integrato in concreto dalla cancellazione del volo e dagli eventi che ne erano susseguiti, con conseguente riduzione delle pause di riposo fisiologico – fosse estraneo all’attività lavorativa.