Fondo Tesoreria: gestione TFR in caso di passaggio a ente pubblico
L’INPS, con il messaggio n. 851 del 22 febbraio 2022, prende in esame la fattispecie del passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”.
L’Istituto fornisce le indicazioni operative relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria in caso di cessione del contratto di lavoro. I datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al Fondo di Tesoreria un contributo in caso di versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.
Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato sarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.
Passaggio in mobilità ad un ente pubblico
Nel caso di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti di cui sopra, provvederanno sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, i datori di lavoro utilizzeranno all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.
Il datore di lavoro pubblico, se sprovvisto, dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”. Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
Compilazione della ListaPosPA
Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS, valorizzando per lo stesso, oltre agli elementi che contraddistinguono la Gestione previdenziale, anche quelli relativi alla Gestione Credito che si rende obbligatoria in presenza della prima.