Pensione retributiva e mista: criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi
L’INPS con il messaggio n. 883 del 23 febbraio 2022, interviene in merito ai criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, se più favorevole al lavoratore. I periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli derivanti dall’avvenuta erogazione delle seguenti prestazioni:
– indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
– indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
– assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), mini-ASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
– indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
Il principio di neutralizzazione si applica ai seguenti trattamenti pensionistici:
– pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti sia delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima;
– pensioni di anzianità e pensioni anticipate a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile da parte degli interessati;
– pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, semprechè per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l’applicazione della sentenza stessa.
E’ possibile procedere a neutralizzare, dal computo della retribuzione pensionabile e dell’anzianità contributiva, periodi di disoccupazione anche inferiori al periodo massimo considerato (quinquennio), qualora gli stessi siano collocati successivamente al raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.
Prescrizione e decadenza
La ricostituzione dei trattamenti interessati dall’ambito applicativo della sentenza in argomento deve essere effettuata, a domanda degli interessati, con effetto dall’originaria decorrenza della pensione.