Impresa priva di Durc? Committente legittimato a sospendere i pagamenti

La Corte di cassazione  con ordinanza 4079 del 9 febbraio 2022 ha confermato la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati rispetto a un appalto di servizi concluso tra un condominio ed un’impresa di pulizia, in cui il primo era appaltante-committente.

Il condominio aveva promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso della società, a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia eseguiti.

Alla base dell’opposizione, la considerazione secondo cui il contratto di appalto intercorrente tra le parti doveva considerarsi affetto da nullità atteso che l’appaltatrice non aveva consegnato il documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto Durc), di tal ché l’opponente aveva sospeso il pagamento del corrispettivo, peraltro richiesto sulla base di fatture, costituenti meri documenti unilaterali.

Sia in primo che in secondo grado, erano state accolte le ragioni del condominio e, per l’effetto, era stato revocato l’emesso decreto ingiuntivo.

La società aveva impugnato la decisione davanti alla Suprema corte, censurando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.

La Corte di cassazione ha giudicato infondato il ricorso dell’impresa precisando che  il documento unico di regolarità contributiva costituisce, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ed è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tale titolo, all’INPS e all’INAIL.