Pensioni: da marzo cambiano detrazioni fiscali e ANF
L’INPS con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022 rende noti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2022.
Tassazione sulle pensioni
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, sulla rata di marzo di quest’anno delle pensioni, si è provveduto a:
– mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
– revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
– revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
– revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
– revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.
Nuove regole ANF
E’ istituto, a partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto.
L’Istituto ha dunque provveduto:
– a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
– a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale.
Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.