Agenzie di viaggio e tour operator: come richiedere il credito d’imposta

Il Ministero del turismo con avviso 2613/22 del 18 febbraio 2022  ha reso note le modalità applicative per la presentazione delle domande per ottenere il credito d’imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.

Il click day per richiedere l’incentivo ex art. 4, d.l 152/2021 è previsto per il 4 marzo 2022.

Le richieste per la concessione del beneficio possono essere presentate dalle imprese tramite la piattaforma Invitalia fino al 4 aprile 2022.

La dotazione complessiva della misura è di 98 milioni di euro (18 milioni per il 2022; 10 milioni per il 2023; 10 milioni per il 2024; 60 milioni per il 2025).

Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Chi può richiedere il bonus

Le domande di accesso al credito di imposta possono essere presentate da agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese, avere sede operativa attiva sul territorio italiano e non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:

– in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L’esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell’agevolazione;

– in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione.

Spese ammissibili

Il credito d’imposta può essere richiesto per gli investimenti e attività di sviluppo digitale.

In particolare, ai sensi dell’art. 5, decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021, con cui sono state definite le modalità attuative della misura, sono ammissibili le spese, sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, riferite a:

– acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;

– affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

– acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

– acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

– creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

– acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM (Customer Relationship Management);

– acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

– acquisto o affitto di licenze del software ERP (Enterprise Resource Planning) per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

– creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

– acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109, TUIR; l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Ammontare del credito di imposta

Il credito di imposta è pari al 50% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo complessivo di 25.000 euro per impresa.

L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de miminis”, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al “Temporary Framework” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.

Il credito d’imposta:

– è fruibile dalle imprese a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto;

– è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia;

– è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);

– non è cumulabile, per le stesse spese, con nessun’altra agevolazione.

Come si presenta la domanda

La domanda di agevolazione, firmata digitalmente, è presentata esclusivamente tramite la piattaforma on line di Invitalia (www.invitalia.it) dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del giorno 4 aprile 2022.

La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali (di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998).

Ai fini della presentazione delle domande, è necessario:

– essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE);

– disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo.

Istruttoria

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online.

Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it/) e nella sezione dedicata alla misura sul sito istituzionale di Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it).