Responsabilità del datore anche in presenza di preposto
La Corte di cassazione con sentenza 5415 del 16 febbraio 2022 ha confermato la condanna penale impartita ad un datore di lavoro per l’infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente mentre stava utilizzando un elevatore per traslochi dotato di cesta mobile.
L’imputato, legale rappresentante di una società cooperativa, era stato ritenuto responsabile per il reato di lesioni colpose, con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
All’amministratore era stato contestato di non avere adottato misure necessarie affinché le attrezzature fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, fossero sottoposte a idonea manutenzione e corredate da istruzioni di uso e libretto di manutenzione nonché, infine, utilizzate da personale adeguatamente formato, informato ed addestrato.
La Corte d’appello aveva riconosciuto il collegamento causale tra tali inosservanze – che non erano state escluse dalla ricorrenza di ulteriori ruoli prepositurali di garanzia, in assenza di una specifica delega di funzioni e in ragione degli obblighi organizzativi comunque riconducibili al datore di lavoro – e il sinistro occorso al lavoratore.
La Cassazione ha dunque statuito che non sussisteva alcun dubbio sul fatto che egli avesse rivestito, al momento dell’infortunio, la qualifica formale di datore di lavoro, quale legale rappresentante dell’azienda che aveva preso in noleggio la piattaforma elevatrice di specie.
Pertanto, erano primariamente rivolte al medesimo le disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro concernenti, in particolare, il rispetto delle modalità di impiego della predetta attrezzatura.