Cartella non validamente notificata? Estratto di ruolo impugnabile

La Corte di  Cassazione con ordinanza 6837 del 2 marzo 2022 ha accolto il ricorso promosso da una contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione dalla stessa promossa contro un estratto di ruolo invece che contro la successiva cartella esattoriale lei irritualmente notificata.

Da quanto dedotto, la contribuente aveva avuto casuale notizia della cartella e del ruolo a seguito di sua richiesta all’Agente della riscossione. Nel ricorso per cassazione, la stessa aveva anche premesso di aver in realtà impugnato non l’estratto del ruolo ma la cartella e il ruolo sotteso.

Gli Ermellini hanno chiarito che una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima.

Difatti, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, laddove “non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Nella decisione, la Corte ha anche richiamato l’affermazione secondo la quale l’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione finanziaria, da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento.

Solamente da quel momento, infatti, sorge l’interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto dei termini generali, l’autonoma impugnativa dell’estratto.

In definitiva, indipendentemente dalla premessa della ricorrente, la decisione di inammissibilità dell’originario ricorso era da ritenere errata.