Socio Stp, per rilascio visto conformità basta il controllo dei diritti di voto

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10 del 4 marzo 2022 ha fornito indicazioni sul rilascio visto conformità del socio della società tra professionisti.

Il nuovo documento di prassi, al fine di recepire gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, interpreta in maniera meno rigida l’articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge 183/2011, secondo cui “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.

Proprio la disciplina della Società tra professionisti contenuta nell’ art. 10 della L. 12 novembre 2011 n. 183 – sui requisiti necessari per l’apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti soci di una Stp – ha portato alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali a ritenere che i due requisiti di partecipazione indicati (maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale) dovessero ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società.

Sulla questione, però, l’Autorità Garante della concorrenza ha avuto alcuni dubbi, tanto da richiedere al Ministero della Giustizia e al MiSE di esprimersi sul testo normativo per chiarire la lettura della disposizione e renderla ancora più conforme allo spirito dei principi concorrenziali.

Secondo l’Agcom, infatti, l’interpretazione del citato articolo della legge di Stabilità 2012, secondo cui devono sussistere entrambi i requisiti per l’apposizione del visto di conformità sembra essere lesiva del principio della libera concorrenza, ritendendo, al contrario, più esatta l’interpretazione della norma che esclude il cumulo dei due requisiti.

In attesa di un auspicato intervento normativo, quindi, l’Autorità Garante ha invitato ad adottare, in via interpretativa, i suddetti principi a tutela della concorrenza.

Nella risoluzione n. 10/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’invito dell’Autorità Garante della concorrenza ad adottare, in via interpretativa, i principi sopra enunciati, fornendo nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’albo.

Pertanto, per quanto riguarda i profili fiscali, l’Agenzia delle Entrate ritiene “plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di Stp che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della Stp garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie”.

Di qui, la conclusione che le indicazioni fornite con la risoluzione n. 23/E/2016, che consideravano necessaria la sussistenza della “doppia maggioranza qualificata” dei due terzi calcolata per quote e per teste per ottenere l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità dei professionisti soci, devono ritenersi superate alla luce dei nuovi criteri interpretativi.