Invalidità permanente, risarcibile esclusivamente il danno biologico

La Corte di Cassazione con sentenza 6503 del 28 febbraio 2022 ha statuito che in caso di invalidità permanente del lavoratore, l’INAIL può risarcire esclusivamente il danno biologico. La ratio secondo la quale la tutela risarcitoria interessi solamente la menomazione all’integrità psico-fisica del danneggiato che si protrae per tutta la vita, sia essa parziale o totale, è rinvenibile dal combinato disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e dell’art. 66 del Dpr. n. 1124/1965. Essa opera a far data dal giorno successivo a quello in cui cessa l’inabilità temporanea.

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito al caso in cui il lavoratore infortunato, a seguito dell’evento, sia deceduto.

L’art. 66 del Dpr. n. 1124/1965 stabilisce che per inabilità temporanea è previsto il pagamento di:

un’indennità giornaliera;una rendita per inabilità permanente;un assegno per l’assistenza personale continuativa;una rendita ai superstiti;un assegno una tantum in caso di morte.

È previsto, altresì, il rimborso delle cure mediche e chirurgiche e la fornitura degli apparecchi di protesi. La conseguenza di tale assunto è che restano fuori dall’attuale sistema assicurativo tanto il danno biologico temporaneo, quanto il danno morale.

Pertanto gli Ermellini hanno chiarito che nel caso in cui  nel lasso di tempo che intercorre tra la data dell’infortunio e la morte non vi è stata stabilizzazione della lesione all’integrità psicofisica, in capo all’interessato non matura il beneficio all’indennizzo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000. Quest’ultimo infatti, come visto, sorge solo se la lesione all’integrità psicofisica può considerarsi permanente.