CIG tessili e abbigliamento: istanza in sanatoria da presentare entro il 31 marzo

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1060 del 7 marzo 2022, con cui recepisce la disposizione, contenuta nel c.d. decreto fiscale, che ha previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Al fine di consentire ai datori di lavoro che hanno presentato domanda con causale errata di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l’INPS stabilisce un nuovo termine di presentazione delle relative istanze.

Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cig

Possono presentare domanda i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto, prima del 10 dicembre 2021, domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. In questo caso di applicano tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale: l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.

Procedura di richiesta e pagamento

Sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta. Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.