Quota 102: decorrenza e maturazione requisiti per il 2022

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 8 marzo 2022, per esaminare le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 su quota 102, per riconoscimento del diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

In  ogni caso, precisa l’INPS, il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”, senza adeguamento agli incrementi alla speranza di vita.

divieto di cumulo

Ai fini del conseguimento della pensione “quota 102”:

  • è possibile cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
  • è vietato cumulare con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui;

 decorrenza del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

  • 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

maturazione del requisito contributivo

La circolare chiarisce anche il tema della maturazione del requisito contributivo per coloro che effettuano un riscatto: tale contribuzione, anche se accreditata nel corso del 2022 o successivamente, viene considerata acquisita retroattivamente, ora per allora, come se fosse stata accantonata negli anni del periodo oggetto di riscatto. Chi avesse dunque già maturato il requisito anagrafico, una volta raggiunti i 38 anni grazie al riscatto potrà accedere direttamente a pensione, attendendo la finestra spettante a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato.

assegno straordinario dei Fondi di solidarietà

La circolare conferma anche la possibilità, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dei fondi bilaterali di solidarietà (come il credito), di siglare un accordo sindacale per accompagnare a quota 102 i lavoratori con un assegno di prepensionamento la cui durata, tuttavia, non potrà arrivare oltre marzo 2023.