Covid-19: dal 10 marzo somministrazione di cibo e bevande nei locali di intrattenimento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2022 la legge 4 marzo 2022, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

In particolare, il decreto in parola, abroga il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 facendo restare validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Si riassumono di seguito alcune variazioni al decreto originario.

Somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento

A decorrere dal 10 marzo 2022, la legge consente il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Durata del green pass

La legge stabilisce che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Quindi viene eliminato il limite dei sei mesi di validità.

Inoltre per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Le disposizioni sull’autosorveglianza saranno applicate anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione in sicurezza in Italia

La legge stabilisce che ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall’avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.