Società inattiva? Imprenditore tenuto a controllare la PEC

La Corte di Cassazione con ordinanza 7083 del marzo 2022 ha statuito che l’’imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l’onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata – anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione – e di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.

Le notifiche via pec, infatti, sono da ritenersi valide anche se il contenuto è finito nella cartella di “Spam” o anche se il messaggio non viene letto, essendo onere del destinatario il controllo dei messaggi arrivati.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che la notifica all’indirizzo PEC della società debitrice – rimasta contumace in primo grado – si fosse ritualmente perfezionata ai sensi dell’art. 15, comma 3 della Legge fallimentare, non potendo ritenersi nulla solo perché il legale rappresentante della società non aveva provveduto a visionarla in quanto la società medesima versava da anni in stato di inattività.

La ricorrente, ciò posto, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 15, comma 3, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto, a suo dire, il meccanismo di notificazione speciale e semplificata violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto di difesa.

Nel caso esaminato, in particolare, era stato dedotto che il legale rappresentante della società, inattiva dal 2009, non era a conoscenza dell’esistenza della PEC attribuita alla società, la quale era stata richiesta ed utilizzata dal commercialista che curava l’amministrazione e la contabilità della medesima.

Il motivo è stato giudicato infondato dalla Cassazione, la quale ha ricordato di essersi già ampiamente e condivisibilmente pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della rilevata questione di legittimità costituzionale.