Bonus figli disabili: dall’INPS le istruzioni per la presentazione della domanda

L’INPS, con la circolare n. 39 del 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per l’accesso al bonus figli disabili. La misura prevede un contributo, pari ad un massimo di 500 euro, a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’istanza per la richiesta del contributo ha valenza annuale e deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all’INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo per il 2022 e il 2023. Quali requisiti sono richiesti per la fruizione del contributo?

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Alla luce delle relative indicazioni ministeriali, l’INPS, con la circolare n. 39 del 10 marzo 2022, fornisce le prime indicazioni, le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande, nonché le modalità di erogazione del beneficio.

Contributo e ambito di applicazione

Il contributo mensile ha un importo massimo pari a 500 euro netti e viene erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato (reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo) o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale.

Il nucleo deve comprendere figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%).

Il genitore richiedente deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio italiano, che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, regolare permesso di soggiorno;

b) ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 3.000 euro;

c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

d) parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

N.B. Sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano. Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

– portale web;

– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.

Gestione delle domande e verifica dei requisiti

Acquisita la domanda, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.

L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica degli stessi.

I requisiti economici di accesso al contributo si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Misura del beneficio e modalità di erogazione

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in è liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

– 300 euro mensili, nel caso di due figli;

– 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate:

– dai richiedenti con ISEE più basso;

– richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale).

Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).

N.B. Il genitore potrà comunicare eventuali variazioni al codice IBAN indicato nel modulo di richiesta iniziale, attraverso gli stessi canali descritti al precedente paragrafo 4 per la presentazione della domanda.

Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.

Decadenza del beneficio

La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:

– decesso del figlio;

– decesso del richiedente;

– decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

– affidamento del figlio a terzi.

Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.