Crediti previdenziali: la legittimazione a contraddire compete solo all’INPS
La Corte di Cassazione con la sentenza 7514 del 8 marzo 2022 ha chiarito che nelle ipotesi di opposizione alla riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, in forza della disciplina dell’art. 24 d.lgs 46/1999.
Nella vicenda esaminata, l’Agenzia delle Entrate era stata convenuta in giudizio dal contribuente, nell’ambito di una controversia promossa in opposizione di un’iscrizione a ruolo per crediti previdenziali portati in cartelle esattoriali mai notificate.
Gli Ermellini hanno quindi chiarito che, l’unico soggetto convenuto in giudizio sia l’agente della riscossione – soggetto non titolare del diritto di credito ma mero soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento evidenziando così il difetto di legittimazione passiva in capo al medesimo e il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi agito in giudizio nei confronti esclusivamente dello stesso.