Lavori “usuranti”: comunicazione annuale entro il 31 marzo
I datori di lavoro che occupano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, c.d. usuranti, a cui è riconosciuta la possibilità del pensionamento anticipato, sono tenuti alla compilazione ed alla trasmissione telematica del modello “LAV-US” all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’Ente previdenziale interessato.
Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni “usuranti”, il datore di lavoro deve comunicare all’ITL e all’Ente previdenziale interessato, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le seguenti lavorazioni: – lavori in galleria, cava o miniera, svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; – lavori degli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; – lavori nelle gallerie degli addetti al fronte di avanzamento, con carattere di prevalenza e continuità; – lavori in cassoni ad aria compressa; – lavori svolti dai palombari; – lavori che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti a fonderie di seconda fusione non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; – lavorazione dei soffiatori nell’industria del vetro cavo a mano e a soffio; – lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e, in particolare, nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; – lavori di asportazione dell’amianto, con carattere di prevalenza e continuità. – lavori notturni.
Si considera notturno il lavoratore che durante il periodo notturno (di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 24:00 e le 5:00) svolga almeno 3 ore del suo orario di lavoro giornaliero, ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro, o ancora, in difetto di disciplina collettiva, qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno 3 ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; – lavoro addetti alla c.d. linea “a catena”; – conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.