Bonus beni strumentali nuovi, decisiva la fase di “consegna” del bene
L’Agenzia delle Entrate Con la risposta ad interpello n. 107 del 14 marzo 2022, ha fornito un importante chiarimento circa l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, che rileva ai fini della corretta applicazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Il caso particolare analizzato e che ha richiesto il chiarimento, è quello relativo all’esecuzione di accordi di fornitura nel corso degli anni, dal 2019 al 2022.
Una società ha sottoscritto un contratto iniziale per la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza, che è stato successivamente modificato con altri tre contratti.
Dapprima c’è stato il versamento alla sottoscrizione di un acconto pari al 20%, seguito dalla consegna dei macchinari che è stata effettuata dopo il 30 giugno 2021; mentre alcune attività di montaggio e collaudo saranno eseguite nel 2022.
L’articolo del contratto originario (come confermato anche dal contratto di Modifica II e dal contratto di Modifica III) prevede che “la proprietà degli Equipaggiamenti e della Documentazione da fornire a fronte del presente contratto, così come gli inerenti rischi, si trasferiranno all’Acquirente al momento della Consegna al medesimo”.
Volendo avvalersi del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), la società ha dei dubbi sull’individuazione del periodo in cui l’investimento debba considerarsi “effettuato” ai fini della normativa in esame.
Ciò in quanto l’investimento è stato “prenotato” entro il 15 novembre 2020, ma poi non è stato realizzato entro il 30 giugno 2021, pertanto non risultano applicabili le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Si tratta, quindi, di valutare se l’investimento si considera effettuato, dal punto di vista fiscale, nel 2021 o nel 2022, visto che le disposizioni contenute nelle due leggi di Bilancio per un limitato periodo si sovrappongono.
Con riferimento al caso di specie, si evidenza che le parti hanno inteso conferire alla “consegna” un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono state considerate dalle parti come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.