Farmacie-Bonus per apparecchi di telemedicina: codice tributo

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 11 del 14 marzo 2022 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta  per le farmacie che sostengono le spese per l’acquisto o il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute nel 2021, con un limite di 3mila euro per beneficiario.

La disciplina del contributo è contenuta nel decreto del Ministero della Salute del 30 ottobre 2021 (in G.U. del 15 dicembre 2021) e specifica che l’accesso al bonus è riservato alle farmacie che operano in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti.

Le spese ammesse all’agevolazione sono quelle relative a:

a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;

c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;

d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i  centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici  requisiti tecnici, professionali e strutturali;

e) dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Gli interessati dovevano presentare le apposite istanze entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, si è specificato che il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice di tributo:

  • “6959” denominato “credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.

Si precisa che il modello F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute.

Spetta al ministero della Salute trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel corso del mese precedente; compito dell’Agenzia, invece, è la verifica della corrispondenza dei dati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.

I beneficiari possono conoscere l’ammontare complessivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione accedendo al Cassetto fiscale attraverso i servizi telematici disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.