Somministrazione irregolare schermata da appalto: detrazione costi esclusa
La Corte di cassazione, con ordinanza 7440 del 8 marzo 2022 , ha accolto il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate si era opposta a una decisione della CTR, pronunciata nell’ambito di un’opposizione agli atti impositivi notificati a una società contribuente.
Gli avvisi erano stato emessi in relazione a un accertamento tributario fondato sul rilevato illecito utilizzo di manodopera extracomunitaria, mediante simulati contratti di appalto.
Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria aveva erroneamente riconosciuto la deducibilità dei costi connessi alla manodopera ai fini Irap.
Sul punto gli Ermellini hanno replicato le conclusioni cui è già giunta la giurisprudenza di legittimità, in materia di Iva, in tema di deducibilità dei costi nelle ipotesi di interposizione fittizia di manodopera.
Hanno così ribadito che, nell’ipotesi di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori, per invalidità del titolo giuridico dal quale essi scaturiscono.
Anche ai fini Irap, infatti, non è configurabile una prestazione dell’appaltatore e dunque un corrispettivo imponibile.
In tale contesto – ha continuato la Corte – non può assumere rilevanza, anche per tale imposta, nemmeno l’eventuale azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.
Non va riconosciuta, pertanto, pure ai fini Irap, la deducibilità di costi sostenuti solo formalmente da un soggetto appaltante di prestazioni di servizi che in realtà è il datore di lavoro effettivo.