Ordini e collegi professionali: tutele previste per i lavoratori dipendenti
L’INPS nella circolare n. 40 del 15 marzo2022, esamina l’assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi professionali per il proprio personale dipendente. A questi ultimi, infatti, va applicata la disciplina prevista per il lavoro nel settore pubblico con riferimento sia ai versamenti a fini pensionistici che alle altre tutele previdenziali minori.
Ordini e ai Collegi professionali appartengono il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi e ad essi va applicata la disciplina del lavoro nel settore pubblico. Per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell’adozione da parte dell’ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’AGO.
Il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla citata legge n. 379/1955.
Contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
a) Malattia e maternità
Per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l’evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
b) Cassa unica assegni familiari (CUAF)
L’obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
c) Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria
Non sussiste l’obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 né al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
d) NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
e) Fondo di integrazione salariale
Non è dovuto il versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.